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Enam :: Norme :: Testo Coordinato

Data di Pubblicazione: 12/07/2007

TESTO COORDINATO
DEI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO RIGUARDANTI I CRITERI DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

(art. 9 dello Statuto)


Titolo I - Beneficiari delle prestazioni

Art. 1
(Categorie di personale assistibile)

Hanno diritto alle prestazioni dell’ENAM in aggiunta alle categorie di personale di cui all’art. 4 dello Statuto, le sottonotate categorie:
1) Gli attuali direttori dei servizi generali ed amministrativi provenienti dalla legge 1213/1967, purchè assoggettati alla trattenuta obbligatoria da certificare all’atto della domanda di accesso alle prestazioni stesse;
2) I dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex direttori didattici, transitati nel ruolo degli ispettori scolastici, semprechè assoggettati ancora alla trattenuta obbligatoria;
3) I dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex direttori didattici, sulla base del Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato in data 11/05/2001 a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 108 del 23/10/2000;
4) I docenti di religione cattolica assunti nei ruoli dei docenti di scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Art. 2
(Requisiti di assistibilità dei familiari)

Sono assistibili i seguenti familiari dell’iscritto, in servizio o in quiescenza, purché conviventi e fiscalmente a suo carico:
1. Il coniuge non legalmente separato;
2. I figli celibi o nubili, legittimi, legittimati, naturali, legalmente riconosciuti, adottivi, affiliati, esposti regolarmente affidati, e fino al compimento del 26° anno di età per quanto riguarda le prestazioni scolastiche; senza limiti di età per quanto riguarda le altre prestazioni istituzionali;
3. I genitori;
4. Le sorelle o i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro.
Sono assistibili inoltre:
5. Il vedovo o la vedova dell’iscritto che non abbia contratto nuovo matrimonio e che era fiscalmente a carico dell’iscritto medesimo al momento del suo decesso;
6. Gli orfani dell’iscritto o del coniuge deceduto, sprovvisti di reddito da lavoro, anche se titolari di quota parte della pensione di reversibilità, ancorché tale quota superi i limiti fissati dalle vigenti disposizioni per la permanenza a carico.


Titolo II - Valutazione dello stato di bisogno

Art. 3
(Stato di bisogno)

Lo stato di bisogno dell’iscritto in servizio o in quiescenza, ai fini di cui all’art. 8 dello Statuto, è determinato sulla base dell’apposita tabella di valutazione, nonché della scheda individuale e della dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegati A, A1, A2, A3).
Queste ultime vanno compilate e sottoscritte dagli interessati ogni qualvolta sia richiesto.


Titolo III - Assistenza sanitaria

Art. 4
(Beneficiari)

Hanno diritto alle prestazioni sanitarie dell’ENAM le categorie di personale di cui all’art. 4 dello Statuto, richiamate al Titolo I, artt. 1 e 2, del presente regolamento.

Art. 5
(Entità dell’intervento assistenziale)

L’Ente interviene sulle spese sanitarie sostenute dai beneficiari, di cui al precedente art. 4, con percentuali di contribuzione alla spesa sostenuta diverse a seconda dello stato di bisogno dell’iscritto, determinato sulla base della tabella di valutazione di cui al precedente art. 3.

Art. 6
(soglia di accesso)

Le percentuali di intervento dell’Ente sono applicate sulla totalità delle spese sanitarie sostenute nei dodici mesi precedenti la presentazione dell’ultima domanda di assistenza. Le percentuali di intervento, le soglie minime di accesso e i “limiti di intervento” sono indicati nella Tabella A 3, allegata al presente Regolamento.

Art. 7
(Determinazione della spesa)

Ai fini della determinazione della spesa sanitaria ammessa, vanno presi in considerazione quei documenti (di spesa) relativi a:
• Cure e protesi odontoiatriche e/o ortodontiche
• Protesi ortopediche
• Protesi acustiche
• Protesi oculari
• Altre protesi sanitarie e/o ortesi
• Occhiali da vista e lenti a contatto
• Visite mediche e specialistiche
• Accertamenti diagnostici e di laboratorio
• Farmaci, anche omeopatici
• Trattamenti terapeutici e riabilitativi
• Cure termali
• Interventi chirurgici con esclusione delle spese di degenza
• Fecondazione assistita
Ai suddetti documenti di spesa va allegata la prescrizione medica nei casi precisati sul modello di richiesta di assistenza sanitaria e secondo le indicazioni riportate nelle Direttive.

Art. 8
(Interventi a carattere ordinario)

Sono considerati a carattere ordinario ed effettuati dai Comitati provinciali:
• tutti gli interventi della spesa sanitaria, come determinata ai sensi del precedente art.7, che non superi il tetto di Euro 3.000;
• gli interventi chirurgici, ivi compresi quelli di cui all’allegata tabella, fino sempre al tetto di spesa di € 3.000.

Art. 9
(Interventi a carattere straordinario)

Sono considerati a carattere straordinario e di competenza della Sede centrale:
• gli interventi indicati al precedente art. 8 la cui spesa superi il tetto di € 3.000;
• gli interventi chirurgici, compresi quelli elencati nella tabella allegata al presente Regolamento, la cui spesa superi sempre il tetto di € 3.000;
• gli interventi per malattie gravi, di cui alla suddetta tabella, anche se la spesa sostenuta è di importo inferiore ad € 3.000.
Relativamente ai grandi interventi chirurgici e alle malattie gravi, il Consiglio di Amministrazione può prescindere dalla tabella di valutazione dello stato di bisogno di cui al precedente art. 3, decidendo di volta in volta l’entità del contributo che, comunque non può superare il 60% della spesa sostenuta.
Gli interventi chirurgici, ivi compresi quelli di cui alla tabella allegata, la cui spesa non superi il tetto di € 3.000, sono di competenza dei Comitati provinciali, pur avendo carattere straordinario.
Per i casi urgenti di ricovero riguardanti le patologie di cui all’allegata tabella, di competenza della Sede centrale ed in presenza di richiesta di cauzione elevata da parte della struttura di ricovero, i Comitati provinciali possono provvedere ad anticipare all’iscritto una somma pari al 50% della cauzione richiesta fino ad un massimo di € 2.600.
Tale somma sarà rimborsata ai Comitati provinciali in sede di liquidazione della pratica da parte della Sede centrale.

Art. 10
(Limiti di intervento)

Per le cure e le protesi odontoiatriche e ortodontiche, nonché per le protesi ortopediche, oculari, acustiche e altre protesi sanitarie e/o ortesi, il limite massimo riconosciuto delle spesa è fissato in Euro 5.000 per ciascuna di esse.
Per gli occhiali, il costo delle lenti sarà riconosciuto per intero, mentre quello della montatura fino ad € 100. Qualora la ricevuta fiscale non indichi separatamente il costo delle lenti e quello della montatura, sarà riconosciuta per intero una spesa complessiva fino ad € 300; se di importo superiore il riconoscimento sarà pari al 75%, e comunque non inferiore ad € 300. Analogamente si opera per le lenti a contatto.
Per i casi non previsti dal presente Regolamento, la competenza appartiene al Consiglio di Amministrazione che deciderà tenendo conto dei pareri eventualmente espressi dai Comitati provinciali.

Art. 11
(Assegni integrativi per malattia)

Agli iscritti in servizio che incorrono nella riduzione o sospensione della retribuzione per assenza per malattia superiore a 12 mesi, come previsto dal CCNL del comparto scuola, è concesso un assegno integrativo nelle seguenti misure:
• in caso di riduzione della retribuzione al 50%, in misura pari al 40% della retribuzione lorda per gli iscritti collocati nella 1ª e nella 2ª fascia dell’allegata tabella A; 30% per gli iscritti collocati nella 3ª e 4ª fascia della medesima tabella;
• per gli iscritti, che nella fase ulteriore della malattia incorrono nella sospensione della retribuzione, l’assegno integrativo è pari all’80% della retribuzione lorda, se collocati nella 1ª e 2ª fascia, ed al 60%, se collocati nella 3ª e 4ª fascia, di cui alla citata tabella.
Gli assegni integrativi previsti dal presente articolo sono concessi, a domanda, dal Consiglio di amministrazione, che ne fissa anche la periodicità.


Titolo IV - Assistenza Scolastica

Art. 12
(Finalità dell’assistenza scolastica)

L’ENAM, al fine di agevolare la frequenza della scuola e il raggiungimento dei gradi più alti degli studi, concede agli orfani degli iscritti e categorie equiparate, e ai figli degli iscritti, i benefici di seguito elencati, nei limiti delle disponibilità di bilancio.


Capo I – Assistenza agli orfani

Art. 13
(Orfani beneficiari e categorie equiparate)

L’Ente assiste gli orfani degli iscritti, gli orfani del coniuge deceduto dell’iscritto e le categorie equiparate attraverso le prestazioni di cui al successivo art. 15.

Art. 14
(Categorie equiparate)

Sono da considerare equiparati agli orfani:
• i figli di genitore dichiarato assente con sentenza definitiva o colpito da interdizione legale permanente;
• i figli di genitore dichiarato permanentemente inabile a proficuo lavoro.
• i figli naturali dell’iscritto non riconosciuti;
• i figli di iscritti separati o divorziati, nel caso in cui l’atto di omologazione dello stato di separazione o di divorzio non fissi alcun onere a carico dell’altro genitore.

Art. 15
(Benefici per orfani ed equiparati)

Agli orfani ed equiparati sono concessi i seguenti benefici:
• contributi per posti in convitti di elezione;
• posti in case dello Studente, gratuiti per gli appartenenti alla 1ª fascia di bisogno;
• borse di studio, per merito, per la frequenza:
a) della scuola secondaria di 2° grado;
b) dell’Università;
c) di corsi di istruzione post-secondaria;
d) corsi di specializzazione post-laurea
• assegni di frequenza:
a) degli asili nido, della scuola materna e della scuola dell’obbligo.
b) della scuola secondaria di 2° grado;
c) dell’Università;
d) di corsi di istruzione post-secondaria.
• Contributi formativi in favore di portatori di handicap

Art. 16
(Contributi per posti in convitti di elezione)

L’ammissione è riservata agli orfani che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria di 2° grado.
In caso di richieste eccedenti il numero dei posti disponibili l’ammissione è disposta:
• per la scuola dell’obbligo, sulla base delle condizioni di bisogno determinate ai sensi dell’apposita tabella di valutazione, predisposta in conformità ai criteri di cui al precedente art. 3 e allegata ai relativi bandi;
• per la scuola secondaria di 2° grado, sulla base delle condizioni di bisogno, determinate come sopra, e del merito scolastico, valutato nei modi stabiliti dalle specifiche norme applicative.

Art. 17
(Posti in Case dello studente)

L’ammissione è riservata agli studenti frequentanti l’università, per il conseguimento della laurea di primo e secondo livello o frequentanti corsi di istruzione post-secondaria.
In caso di richieste eccedenti il numero dei posti disponibili, l’ammissione avviene come per i posti in convitto agli studenti della scuola secondaria di 2° grado.
La conservazione del posto, non oltre il 26° anno di età, è subordinata, di norma, al superamento di un numero di esami pari almeno ai 2/3 di quello previsto per ciascun anno di corso.
L’ammissione e la conferma del posto sono subordinate, anche, all’accettazione dei Regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione per le singole istituzioni.

Art. 18
(Borse di studio)

Le borse di studio per merito vengono concesse mediante concorso, e nel numero e nell’importo stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, per la frequenza della scuola secondaria di 2° grado, dell’Università, di corsi di istruzione post-secondari e di corsi di specializzazione post-laurea agli studenti orfani e categorie equiparate.
Il concorso è unico sia per gli orfani che per i figli degli iscritti e la relativa graduatoria nazionale,distinta per ordine di scuola,è formata tenendo conto dello stato di bisogno e del merito dello studente, secondo le modalità stabilite dal bando.

Art. 19
(Assegni di frequenza)

Tutti gli assegni di frequenza sono concessi annualmente, senza limitazione numerica, dai Comitati provinciali, dell’importo e secondo i criteri fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Gli importi degli assegni dovranno comunque essere differenziati a seconda dell’ordine di scuola frequentata e dello stato di bisogno.

Art. 20
(Contributi formativi in favore di portatori di handicap)

I contributi in oggetto, di importo pari agli assegni di frequenza di cui al precedente art. 15, vengono concessi dai Comitati provinciali agli orfani ai quali è stato riconosciuto un handicap ai sensi della Legge n. 104/92 o di altra Legge in materia, che frequentano una istituzione formativa.
Per la loro erogazione è richiesto il solo requisito dello stato di handicap e della frequenza di una istituzione formativa.


Capo II – Assistenza ai figli degli iscritti

Art. 21
(Figli degli iscritti e categorie equiparate beneficiari dell’assistenza scolastica)

L’Ente assiste, attraverso le prestazioni di cui al successivo art. 22, i figli legittimi degli iscritti, nonché i figli legittimati, adottivi, affidati, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati.

Art. 22
(Benefici)

Ai figli degli iscritti e categorie equiparate vengono concessi i seguenti benefici:
• contributi per posti in convitto;
• posti o contributi per Case dello studente;
• borse di studio per merito per la frequenza:
a) della scuola media superiore;
b) di corsi di istruzione post-secondaria;
c) dell’Università;
d) di corsi post laurea;
• contributi formativi in favore di portatori di handicap.

Art. 23
(Criteri di assegnazione dei benefici)

I contributi per i posti in convitti di elezione e nelle Case dello studente, le borse di studio e i contributi formativi in favore dei soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/92 o di altra Legge in materia, vengono assegnati con gli stessi criteri previsti per gli orfani.
Tutti i suddetti benefici, tranne i contributi in favore dei portatori di handicap, sono assegnati dalla Sede Centrale.

Art. 24
(Partecipazione alla spesa per posti presso le Case dello studente)

La misura della retta a carico dello studente è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’Ente e resa nota attraverso le specifiche norme di applicazione.

Art. 25
(Entità dei benefici)

Il numero e l’importo dei contributi per posti in convitto di elezione o case dello studente e delle borse di studio e il numero dei posti nelle Case dello studente, sono determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’Ente.


Capo III – Norme comuni

Art. 26
(Requisiti di accesso ai benefici)

Possono concorrere all’assegnazione dei benefici in parola gli studenti:
• in possesso dei requisiti di assistibilità definiti a norma dell’art. 4 dello Statuto e dell’art. 2 del presente regolamento;
• non in possesso di analogo beneficio concesso da altro Ente;
• disposti ad accettare i regolamenti delle Case dello Studente e dei convitti, per gli aspiranti a posti in tali strutture.
Per la partecipazione ai concorsi per borse di studio occorre:
• aver conseguito, al termine dell’anno scolastico di riferimento, la promozione alla classe successiva, senza debiti formativi e con una media di voti che sarà indicata con apposito bando;
• aver superato, per gli studenti universitari dei corsi post-laurea e dei corsi post-secondari, un numero di esami pari a quello prescritto per gli anni di corso già frequentati con una media di voti che sarà ugualmente indicata nell’apposito bando, senza essere fuori corso o ripetenti.

Art. 27
(Benefici assegnabili allo stesso studente)

Allo stesso studente non può essere assegnato annualmente più di un beneficio.
Se orfano può cumulare l’assegno di frequenza con la borsa di studio.
Se portatore di handicap può cumulare il contributo formativo con la borsa di studio.

Art. 28
(Durata dei benefici)

Tutti i benefici, se non specificatamente disposto in maniera diversa, sono annuali.

Art. 29
(Data di scadenza delle domande)

Le date di presentazione delle domande sono precisate dai bandi.


Titolo V - Assistenza climatico-termale

Art. 30
(Beneficiari)

Hanno diritto alle prestazioni climatico-termali dell’ENAM, le categorie di personale di cui all’art. 4 dello Statuto richiamate dal Titolo I, articoli 1 e 2 del presente regolamento, sulla base della tabella di valutazione dello stato di bisogno, di cui al precedente art. 3. Possono partecipare senza oneri per l’Ente, altri familiari secondo quanto previsto dai bandi.

Art. 31
(Accesso alla prestazione)

Sulla base degli appositi bandi di concorso, emanati dalla sede centrale, e delle domande presentate, viene stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri:
• 2 punti per ogni anno di servizio se trattasi di iscritti in servizio;
• 1 punto per ogni anno di servizio se trattasi di iscritti in quiescenza;
• 80 punti, se trattasi di iscritti appartenenti alla 1ª fascia della tabella A;
• 70 punti, se trattasi di iscritti appartenenti alla 2ª fascia;
• 60 punti, se trattasi di iscritti appartenenti alla 3ª fascia;
• 50 punti, se trattasi di iscritti appartenenti alla 4ª fascia;
• 20 punti qualora fra i fruitori della prestazione ci sono portatori di handicap in situazione di gravità (art.3 – comma 3 della Legge n. 104/92), o di invalidità non inferiore al 66% (Legge n. 118/71 e successive modificazioni e integrazioni).
Sono previste le seguenti penalizzazioni:
• 50 punti per precedenti fruizioni di soggiorni estivi negli ultimi quattro anni;
• 25 punti per precedenti fruizioni di soggiorni invernali o primaverili negli ultimi quattro anni.
I punteggi sono attribuiti unicamente al richiedente.

Art. 32
(Quote di partecipazione)

Le quote per iscritti sia richiedenti che non richiedenti, e loro familiari a carico, facenti parte dello stesso stato di famiglia, sono annualmente fissate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 33
(Contributi agli orfani e categorie equiparate per soggiorni climatici)

I Comitati provinciali possono erogare contributi agli orfani e categorie equiparate per soggiorni climatici alternativi alla fruizione delle Case di Soggiorno ai sensi dell’ultima linea dell’art. 21 dello Statuto, nel limite massimo di € 260 e sulla base di idonea documentazione.


Titolo VI - Assistenza culturale

Art. 34
(Beneficiari)

I destinatari degli interventi previsti dall’art. 19 dello Statuto sono gli iscritti in servizio. Tali interventi sono attuati nel limite delle disponibilità di bilancio fissate annualmente dal Consiglio di amministrazione e ripartite sulle singole iniziative.

Art. 35
(Interventi atti a potenziare l’attività culturale e di formazione professionale degli iscritti)

Gli interventi rivolti a potenziare la formazione culturale e professionale possono essere attuati sia dalla sede centrale sia dai Comitati provinciali.
Nella salvaguardia del suo specifico carattere pluralistico, l’Ente realizza tali interventi sulla base delle proposte della Commissione culturale, che potrà ricorrere, ove necessario, anche a consulenze tecnico-scientifiche, previa decisione del Consiglio di amministrazione.
Gli interventi di competenza dei Comitati provinciali sono realizzati sulla base di apposita programmazione, con la specifica degli argomenti e dei tempi. Tali interventi sono approvati dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione culturale per quanto attiene agli aspetti tematici.

Art. 36
(Contributi per la partecipazione a corsi residenziali, viaggi di istruzione e convegni)

Il Consiglio di amministrazione, in relazione alle disponibilità di bilancio, può istituire un contributo formativo annuale per favorire la partecipazione di iscritti e gruppi di iscritti a iniziative a carattere residenziale, nazionali e comunitarie, promosse direttamente dall’ENAM o da Enti e Associazioni professionali, purché tali iniziative rientrino nel quadro degli obiettivi e delle priorità definiti dal Consiglio medesimo.
Il contributo è erogato a consuntivo, sulla base della presentazione dei titoli di spesa.

Art. 37
(Promozione di attività e incontri finalizzati a favorire scambi culturali con Enti e Associazioni che in altri Paesi svolgono attività similari a quelle dell’ENAM)

Tali attività sono programmate per ciascun anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione culturale, nell’ambito del budget fissato dal Consiglio medesimo. Su tali materie i Comitati provinciali possono avanzare proposte.

Art. 38
(Borse di studio per la frequenza di corsi universitari o di altri corsi di studio, anche all’estero, finalizzati alla qualificazione professionale)

Il Consiglio di amministrazione definisce annualmente il numero delle borse di studio da mettere a concorso, con eventuale riferimento a specifici indirizzi.

Art. 39
(Concessione delle strutture immobiliari dell’ENAM per attività convegnistico-culturale)

Tutte le strutture immobiliari dell’ENAM, possono essere utilizzate, compatibilmente con le esigenze collegate alle modalità di gestione delle stesse, per attività convegnistico-culturali.
A tal fine le strutture saranno dotate di strumenti e attrezzature idonei allo svolgimento dell’attività formativa.
Le strutture dell’ENAM possono essere utilizzate esclusivamente per le iniziative previste per il personale della scuola materna ed elementare da istituzioni scolastiche, Organizzazioni Sindacali e Associazioni professionali.
Le domande dovranno pervenire con congruo anticipo rispetto all’iniziativa da svolgere al Consiglio di amministrazione che, sulla base della programmazione delle predette attività, autorizzerà l’utilizzo delle Case ENAM.
Gli Enti organizzatori, all’atto della prenotazione, verseranno all’Ente 1/3 dell'importo dovuto che non verrà restituito in caso di mancata realizzazione dell’iniziativa.
La quota di soggiorno per i partecipanti alle attività residenziali è la stessa praticata per gli appartenenti alla 4ª fascia dei soggiorni climatici.
Sono utilizzabili per attività non residenziali le seguenti strutture:
• Auditorium della Sede Centrale – Roma;
• Sede di Corso Vittorio Emanuele – Roma
• Studentato di Ostia – Roma.
Per attività residenziali sono utilizzabili le seguenti strutture:
• Casa ENAM di Fano – PS
• Casa ENAM di Farra di Soligo – TV
• Casa ENAM di Fiuggi – FR
• Casa ENAM di Lorica – CS
• Casa ENAM di San Cristoforo – TN
• Casa ENAM di Silvi Marina – PE
La disponibilità per l’utilizzo delle suddette strutture è riferita ai periodi non utilizzati per soggiorni climatico-termali e preferibilmente ai mesi di novembre-dicembre e febbraio-marzo, secondo una programmazione annuale predisposta sulla base delle richieste dalla Commissione culturale.


Titolo VII - Altre forme di assistenza

Art. 40
(Cassa mutua di piccolo credito: art. 25 dello Statuto)

L’ENAM concede piccoli prestiti il cui importo, ai sensi dell’articolo unico della legge 21.2.1963 n. 360, non può eccedere quello di due mensilità dello stipendio in godimento, comprensive degli assegni a carattere continuativo e fisso, estinguibili in ventiquattro rate mensili.
Possono beneficiare dei suddetti prestiti gli iscritti all’ENAM d’ufficio.
I richiedenti, per ottenere il prestito ENAM, devono:
• essere in attività di servizio e a non meno di due anni dal collocamento a riposo;
• produrre la documentazione comprovante la necessità del prestito, con riferimento ad una delle seguenti motivazioni:
1. nascita o adozione figli;
2. matrimonio proprio o dei figli
3. decesso familiari;
4. malattie gravi proprie o dei familiari;
5. acquisto della casa di abitazione;
6. manutenzione straordinaria della casa di abitazione;
7. mutuo in corso per l’acquisto dell’unica casa di proprietà;
8. cure odontoiatriche proprie o dei familiari a carico;
9. trasferimento di residenza;
10. acquisto automobile;
11. frequenza Università propria o dei figli;
12. eventi straordinari che hanno determinato al richiedente uno stato particolare di necessità.
Sull’importo di ciascun prestito saranno trattenute anticipatamente:
• una quota pari all’1% dell’importo lordo del prestito per spese di amministrazione e fondo di garanzia;
• l’ammontare degli interessi al tasso annuo dell’1,50%.
Le quote mensili di ammortamento saranno trattenute dalle Direzioni provinciali del tesoro e da queste versate all’ENAM.
La concessione di un nuovo prestito ENAM è subordinata alla estinzione di quello precedente.
Non è consentito il cumulo con piccoli prestiti concessi da altri Enti.
Le domande vanno compilate sugli appositi moduli ENAM e vanno trasmesse direttamente alla sede centrale dell’Ente.

Art. 41
(Assegni temporanei integrativi di cui all’art. 26, lett. b), dello Statuto)

Agli iscritti collocati a riposo senza diritto a pensione o con pensione/reddito complessivo annuale del nucleo familiare non superiore ad € 10.230,00, viene concesso un assegno integrativo pari alla differenza tra € 10.230,00 ed il reddito percepito.
Ai superstiti già conviventi e a carico dell’iscritto privi di congiunti tenuti al mantenimento e con reddito complessivo annuale del nucleo familiare non superiore ad € 8.530,00, viene concesso un assegno integrativo pari alla differenza fra € 8.530,00 e il reddito percepito.
Gli importi dei suddetti redditi complessivi vengono maggiorati del 10% per ogni componente del nucleo famigliare dell’iscritto, oltre il richiedente, purché siano a carico.
Gli assegni integrativi previsti dal presente articolo sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 42
(Ammissione degli iscritti in quiescenza alle case di soggiorno permanente dell’ENAM)

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 16/2001 ha deciso di considerare ad esaurimento l’assistenza agli iscritti in quiescenza attuata attraverso case di soggiorno permanente.

Art. 43
(Contributi straordinari per l’assistenza agli iscritti anziani non autosufficienti)

La concessione di contributi straordinari per l’assistenza agli iscritti in quiescenza dichiarati non autosufficienti di cui all’art. 23 dello Statuto, è di competenza del Consiglio di amministrazione che emana apposito regolamento.


Titolo VIII - Norme finali

Art. 44
(Documentazione e modulistica)

La documentazione occorrente per l’accesso alle prestazioni istituzionali e la relativa modulistica sono fissate con direttiva del Consiglio di amministrazione.

Art. 45
(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell’ENAM e al quadro legislativo di riferimento per gli Enti pubblici non economici.
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