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Modifica dello Statuto (11 Maggio 2001) Art. 1 - L’ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM) con sede in Roma, istituito in base al DLCPS 21 ottobre 1947 n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953 n. 190 e modificato con legge 7 marzo 1957 n. 93, (1) riordinato con legge 20 marzo 1975 n. 70 ed escluso dalla procedura di cui agli artt. 113 e 114 del DPR 24.7.1977 n. 616 con legge del 27.5.1991 n. 167 (2), è Ente Pubblico non economico con personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione. Art. 2 - L’ENAM ha le finalità assistenziali e previdenziali indicate dalla legge istitutiva. Tali finalità si attuano secondo le disposizioni del presente Statuto e le norme specifiche di regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione. Art. 3 – Sono iscritti d’ufficio all’Ente gli insegnanti e i direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali in attività di servizio. Gli iscritti d’ufficio mantengono il diritto alle prestazioni di cui ai successivi articoli del presente Statuto, anche dopo il collocamento in pensione. Gli insegnanti a tempo determinato delle scuole elementari e materne statali, gli insegnanti IRC, gli insegnanti delle scuole elementari parificate, nonché le direttrici e le insegnanti delle scuole materne gestite dai Comuni o da Enti morali, possono essere iscritti all’Ente a domanda e alle condizioni previste dal successivo art. 4. L’iscrizione all’Ente permane anche nel periodo di eventuale utilizzazione nelle scuole italiane all’estero o in uffici e attività diverse dall’insegnamento. Art. 4 – Hanno titolo alle prestazioni dell’ENAM: 1. Gli orfani dell’ iscritto d’ufficio o a domanda o del coniuge dello stesso e categorie equiparate; 2. Gli iscritti d’ufficio e il personale in quiescenza e i loro familiari assistibili ai sensi dell’art. 1 della legge 7 marzo 1957 n. 93; 3. Gli iscritti a domanda di cui al precedente art. 3 e i loro familiari assistibili dopo almeno cinque anni continuativi di contribuzione volontaria; 4. Le vedove e i vedovi degli iscritti d’ufficio o a domanda che non abbiano contratto nuovo matrimonio. I requisiti di assistibilità dei familiari sono definiti attraverso regolamento emanato dal Consiglio d’Amministrazione sulla base del 3° comma dell’art. 1 della legge 7 marzo 1957 n. 93 e della vigente normativa in materia di diritto di famiglia e di parità fra i sessi. Art. 5 – L’Ente provvede al raggiungimento dei suoi fini attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti d’ufficio e dagli iscritti a domanda, nella misura prevista dall’art. 3, 1° comma – lett. a) della legge 7 marzo 1957 n. 93, oltre che attraverso le entrate di cui al successivo art. 58. TITOLO I – CAMPI E CRITERI GENERALI D’INTERVENTO ASSISTENZIALE Art. 6 – L’Ente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, attua le seguenti prestazioni assistenziali: in campo sanitario; in campo scolastico; in campo culturale; in campo climatico; in campo mutualistico e previdenziale; in altri campi non rientranti fra quelli elencati nel presente articolo, attraverso interventi straordinari. Art. 7 – L’Ente realizza le proprie finalità assistenziali sia attraverso forme dirette d’intervento, sia attraverso forme indirette, quali convenzioni e polizze assicurative, ed ogni altra modalità d’intervento che risponda alle esigenze delle categorie assistibili. Art. 8 – Al fine di determinare le priorità d’intervento in campo assistenziale, l’Ente tiene conto dello stato di bisogno dei soggetti assistibili. Art. 9 – I criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali sono fissati dal Consiglio d’Amministrazione, mediante regolamento, sentita l’Assemblea dei Presidenti dei Comitati Provinciali di cui all’art. 63 del presente Statuto. Art. 10 – L’Ente, ad integrazione dell’assistenza erogata dal sistema sanitario nazionale, dispone interventi assistenziali a carattere ordinario e a carattere straordinario. Gli interventi a carattere ordinario sono attuati dai Comitati Provinciali. Gli interventi straordinari sono disposti dai Comitati Provinciali entro i tetti di spesa fissati con regolamento di cui al precedente art. 9. Oltre tali tetti di spesa gli interventi straordinari sono disposti dal Consiglio d’Amministrazione. Art. 11 – L’assistenza termale è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell’ENAM e si attua attraverso: a. l’utilizzo di case di soggiorno di proprietà dell’Ente site in località termali; b. convenzioni con strutture alberghiere in località termali. Altre forme d’intervento assistenziale in campo termale possono essere definite con regolamento del Consiglio d’Amministrazione. Art. 12 – L’Ente assiste gli orfani dell’iscritto o del coniuge dell’iscritto e categorie equiparate mediante la concessione di posti gratuiti in convitto di proprietà dell’Ente o di elezione, di borse di studio e di assegni di studio. Le priorità d’intervento e le ulteriori eventuali forme d’assistenza sono fissate mediante regolamento del Consiglio d’Amministrazione, sentita l’Assemblea dei Presidenti dei Comitati Provinciali di cui all’art. 63 del presente Statuto. Art.13 – L’assistenza agli orfani e categorie equiparate è concessa fino al raggiungimento della maggiore età, ove non trattasi di orfani permanentemente inabili al lavoro; ove trattasi di studenti universitari o frequentanti corsi post-secondari, non oltre il 26° anno di età. Per questi ultimi l’Ente provvede anche attraverso posti gratuiti in case dello Studente di proprietà dell’Ente stesso. Art. 14 – Con regolamento del Consiglio d’Amministrazione, sentita l’Assemblea dei Presidenti, sono definite le competenze dei Comitati Provinciali in materia d’assistenza agli orfani e alle categorie equiparate, in particolare in materia di pronto intervento e d’assistenza al nucleo familiare. Art. 15 – Le prestazioni assistenziali di cui al presente titolo non sono cumulabili con prestazioni analoghe rese da altri istituzioni , enti o associazioni. Art. 16 – L’Ente favorisce l’educazione e l’istruzione dei figli degli iscritti che frequentano la scuola secondaria superiore, l’università o corsi di istruzione post-secondaria. Gli interventi dell’Ente tengono conto prioritariamente dello stato di bisogno del nucleo familiare, nonché del merito scolastico dei figli degli iscritti. Art. 17 – L’assistenza scolastica ai figli degli iscritti che frequentano la scuola media di secondo grado si attua mediante il conferimento di borse di studio e l’assegnazione di posti in Convitto. L’assistenza scolastica ai figli degli iscritti che frequentano l’università o corsi di istruzione post-secondaria si attua mediante il conferimento di borse di studio o l’assegnazione di posti in Case dello studente dell’ENAM. Art. 18 – Le prestazioni assistenziali di cui al presente titolo non sono cumulabili con prestazioni analoghe rese da altri istituzioni, ente o associazioni. Art. 19 – L’Ente favorisce la formazione culturale e professionale degli iscritti in servizio attraverso: a. la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari o di altri corsi di studio, anche all’estero, finalizzati alla qualificazione professionale; b. la concessione di contributi per la partecipazione a corsi residenziali e viaggi d’istruzione e convegni promossi direttamente dall’ENAM o in collaborazione con Enti o istituzioni aventi finalità culturali; c. la promozione d’attività e d’incontri finalizzati a favorire gli scambi culturali anche con Enti e associazioni che in altri Paesi svolgono attività similari a quelle dell’ENAM nel campo assistenziale, previdenziale e culturale, con particolare riguardo alla Unione Europea; d. la concessione delle proprie strutture immobiliari a Istituzioni pubbliche, Organizzazioni Sindacali, Associazioni Professionali che organizzano il personale della scuola materna ed elementare per l’attività convegnistico-culturale e alle condizioni definite con regolamento del Consiglio d’Amministrazione; e. ogni altra iniziativa volta a potenziare l’attività culturale e di formazione professionale degli iscritti. Art. 20 – Gli interventi di cui alla lettera e) del precedente articolo possono essere attuati anche dai Comitati Provinciali con le modalità fissate dal Consiglio d’Amministrazione. Art. 21 – L’Ente svolge attività d’assistenza agli iscritti e ai loro familiari che abbisognino di soggiorni climatici attraverso: le Case di Soggiorno e le Colonie climatiche di proprietà dell’Ente stesso; convenzioni con alberghi e villaggi situati in località climatiche; la concessione di contributi agli orfani degli iscritti e categorie equiparate per soggiorni climatici. Art. 22 – I criteri e le modalità d’assistenza climatica sono stabiliti con il regolamento di cui all’art. 9 del presente Statuto. Art. 23 – L’Ente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assiste gli iscritti in quiescenza e i loro congiunti attraverso: Case di soggiorno permanente di proprietà dell’Ente stesso; Convenzioni con idonei Centri di assistenza agli anziani, pubblici o privati; Concessione di contributi straordinari per l’assistenza agli iscritti anziani non autosufficienti. Art. 24 – I criteri e le modalità dell’assistenza di cui al precedente articolo sono fissati con regolamento del Consiglio d’Amministrazione di cui all’art. 9 del presente Statuto. Art. 25 – L’ENAM gestisce una Cassa Mutua di piccolo credito a favore degli iscritti in attività di servizio. Le modalità sono fissate con regolamento del Consiglio d’Amministrazione. La misura dei singoli prestiti non può, comunque, eccedere l’importo di due mensilità, ai sensi dell’articolo unico della Legge 21.2.1963 n.360 (3). Art. 26 – L’Ente assiste i superstiti degli iscritti deceduti in attività di servizio, sulla base di un documentato stato di bisogno economico e in relazione alle disponibilità di bilancio, attraverso: a. assegni di solidarietà; b. assegni temporanei integrativi a favore di particolari categorie di iscritti, previste dal regolamento di cui all’art. 9 del presente Statuto. La prestazione di cui alla lettera a) è di competenza dei Comitati Provinciali. Art. 27 – L’Ente, sulla base della normativa generale riguardante il sistema pensionistico, in vigore, può adottare iniziative volte a favorire la costituzione di posizioni previdenziali integrative. Art. 28 - In casi eccezionali di bisogno, non configurabili fra le prestazioni di cui al presente Statuto, il Consiglio d'Amministrazione può disporre interventi straordinari nelle forme ritenute più idonee. Art. 29 – Gli Organi Centrali dell’Ente sono: a. il Presidente; b. il Consiglio d’Amministrazione; c. la Giunta Esecutiva; d. il Collegio dei Revisori. Art. 30 – Il Presidente, designato dal Ministro della Pubblica Istruzione tra una terna di nominativi di iscritti, in servizio o in quiescenza, proposta dai componenti il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente, è nominato con D.P.R. e con la procedura di cui all’art. 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (4). Art. 31 – Il Presidente: a. ha la legale rappresentanza dell’Ente; b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva; c. determina le materie da portare alla discussione degli Organi predetti ed esercita, unitamente agli Organi d’Amministrazione, il potere di controllo sull’esecuzione degli atti deliberativi; d. firma gli atti ed i documenti che ai sensi del D. Lg. 29/93 non siano di competenza della struttura amministrativa. Art. 32 – Il Presidente, all’inizio d’ogni anno, designa il Consigliere di Amministrazione che, in caso di sua assenza o d’impedimento, lo sostituisce nella rappresentanza legale e nelle altre funzioni inerenti al suo ufficio. Tale designazione va sottoposta alla ratifica del Ministero della Pubblica Istruzione. Art. 33 – Il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente, presieduto dal Presidente, è nominato dal Ministro della pubblica Istruzione ed è così composto: a. da un rappresentante designato dal Ministero della Pubblica Istruzione tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo; b. da un rappresentante designato dal Ministero del Tesoro tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo; c. da un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale tra i funzionari del Ministero medesimo in servizio o a riposo; d. da sei rappresentanti eletti dagli Insegnanti a tempo indeterminato di scuola elementare e materna statali in attività di servizio, scelti tra gli Insegnanti a tempo indeterminato di scuola elementare e materna statali in attività di servizio o a riposo, garantendo comunque la rappresentanza dei due ordini di scuola; e. da un rappresentante eletto dai Direttori didattici in servizio, scelto tra il personale direttivo delle scuole elementari e materne statali in servizio o a riposo. Art. 34 – Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili; i rappresentanti dei Ministeri possono essere riconfermati. Il membro elettivo del Consiglio che per qualsiasi motivo cessa dalla carica prima della scadenza del quadriennio, è sostituito dal primo dei candidati non eletti della stessa lista. I consiglieri di nomina ministeriale, in caso di cessazione della carica, sono sostituiti dal Ministro della Pubblica Istruzione su designazione dei rispettivi Ministeri. I nuovi membri rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso. La carica di Consigliere è gratuita. Art. 35 – Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce, in sessione ordinaria, una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. Per le riunioni del Consiglio d’Amministrazione, della Giunta e delle Commissioni consiliari, i Provveditori agli studi autorizzano le necessarie assenze dal servizio. Gli avvisi di convocazione sono inviati, a mezzo raccomandata, almeno otto giorni prima della riunione e debbono contenere l’ordine del giorno. In caso d’urgenza, la convocazione potrà essere indetta telegraficamente almeno due giorni prima. Per la validità delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, oltre al Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore Generale interviene alle sedute con voto consultivo. Disimpegna le funzioni di segretario del Consiglio d’Amministrazione, e ne controfirma i verbali e gli atti deliberativi, un suo membro designato dal Consiglio stesso nella sua prima adunanza. Art. 36 – Il Consiglio d’Amministrazione in particolare delibera: a. le direttive generali ed i programmi d’attività; b. il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo; c. il regolamento organico del personale e le norme di amministrazione e contabilità in conformità alle leggi vigenti; d. l’acquisto e l’alienazione di beni immobili e di titoli, le locazioni ultranovennali, l’assunzione di prestiti e le forme d’impiego dei capitali disponibili; e. la costituzione di pegni e servitù e l’accensione di ipoteche; f. l’accettazione di lasciti e donazioni; g. i regolamenti d’attuazione dello Statuto nonché i criteri e le modalità per l’attuazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali contemplate dallo Statuto stesso; h. l’affidamento del servizio di cassa dell’Ente ad un’Azienda di credito di cui all’art. 5 del R.D. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni; i. la nomina delle Commissioni di cui al successivo art. 37; J. le norme sull’amministrazione e sul funzionamento dei Comitati Provinciali e d’ogni altra istituzione periferica. Le deliberazioni di cui alle lettere b) d) e) sono sottoposte all’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione. Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono sottoposte all’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con quello del Tesoro. Art. 37 – In relazione alle materie riguardanti l’assistenza e la previdenza il Consiglio d’Amministrazione può articolarsi in commissioni che operano con funzioni consultive o istruttorie oltre che su specifiche deleghe del Consiglio stesso. Art. 38 – Nella sua prima adunanza, il Consiglio d’Amministrazione costituisce nel suo seno una Giunta esecutiva composta: dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che la presiede; da due membri effettivi ed un membro supplente eletti dal Consiglio stesso. La Giunta si riunisce, di regola, almeno due volte al mese. Spetta alla Giunta: deliberare in merito all’esecuzione dei mandati che le siano affidati dal Consiglio d’Amministrazione; provvedere all’istruttoria degli argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione assicurando preliminare informazione al Consiglio stesso; assumere deliberazioni in caso d’urgenza, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza; riferire al Consiglio d’Amministrazione sui propri atti. Il Direttore Generale dell’Ente disimpegna le funzioni di Segretario della Giunta esecutiva e ne controfirma i verbali e gli atti deliberativi. Il Direttore Generale pone a disposizione del Consiglio le deliberazioni adottate dalla Giunta. Art. 39 – Il controllo della gestione dell’Ente è demandato ad un Collegio di tre Revisori, nominati a norma dell’art. 6 della legge 7 marzo 1957 n. 93 e successive modificazioni. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, effettua verifiche di cassa, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni. I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione. Essi durano in carica quattro anni, possono essere confermati ed hanno diritto ad un compenso annuo, il cui importo, gravante sul bilancio dell’Ente, è fissato con delibera dal Consiglio d’Amministrazione, da approvarsi dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con quello del Tesoro. Art. 40 – Spetta al Ministro della Pubblica Istruzione sentito il parere del Consiglio di Stato, sciogliere con proprio Decreto il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, qualora esso, dopo esservi stato invitato, non si conformi alle vigenti norme legislative e regolamentari, ovvero pregiudichi gli interessi dell’Ente. In tal caso l’amministrazione è affidata ad un Commissario nominato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione. Al medesimo è attribuita, a carico del bilancio dell’Ente, un’indennità di carica, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione. Entro sei mesi dalla data di scioglimento devono essere indette le elezioni per la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Art. 41 – In ciascuna provincia è istituito un Comitato Provinciale ENAM quale articolazione periferica dell’Ente. Esso si compone: 1. del Presidente; 2. di un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Provveditorato agli studi, nominato dal Provveditore medesimo; 3. di quattro rappresentanti eletti dagli Insegnanti a tempo indeterminato di scuola elementare e materna statali in attività di servizio, scelti tra gli Insegnanti a tempo indeterminato di scuola elementare e materna statali in attività di servizio o a riposo, garantendo comunque la rappresentanza dei due ordini di scuola; 4. di un rappresentante eletto dai Direttori didattici delle scuole statali in attività di servizio scelto tra il personale direttivo delle scuole elementari e materne statali in servizio o a riposo. Il membro elettivo del Comitato che per qualsiasi motivo cessa dalla carica prima della scadenza del quadriennio, è sostituito dal 1° dei candidati non eletti della stessa lista. Le cariche di Presidente e di membro del Comitato Provinciale sono gratuite e incompatibili con quella di Presidente e di membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente. Art. 42 – Il Presidente è eletto nel proprio seno dal Comitato Provinciale nell’ambito della componente elettiva ed è nominato con decreto del Provveditore agli studi. Al suo posto subentra il primo dei candidati non eletti nella lista di provenienza del Presidente. Ove ciò non sia possibile, per mancanza di candidati, subentra il primo dei candidati non eletti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fra le liste che attengono alla stessa componente professionale del Presidente. Art. 43 – Il Presidente del Comitato Provinciale ENAM indìce e presiede le riunioni del Comitato stesso, stabilisce le materie da trattare, vigila sull’attuazione delle deliberazioni del Comitato, rappresenta il Comitato nei confronti della Autorità Scolastica locale e di altri soggetti istituzionali. In materia di amministrazione e contabilità, il Presidente è funzionario delegato con i compiti e le attribuzioni di cui agli articoli 31 e 31 del DPR 969/79 (5). Art. 44 – Il Comitato Provinciale ENAM svolge i compiti previsti dal presente Statuto riguardanti le prestazioni istituzionali nonché quelli previsti dai Regolamenti d’attuazione dello Statuto stesso e dalle direttive emanate dal Consiglio d’Amministrazione. Il Comitato Provinciale ENAM è tenuto altresì a: 1. rappresentare localmente l’Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, mantenere vivo fra gli iscritti della provincia lo spirito di solidarietà e realizzare un efficace collegamento fra la Sede Centrale e gli iscritti propagando l’attività dell’Ente; 2. assistere gli iscritti nelle procedure richieste per accedere alle prestazioni dell’ENAM; 3. segnalare alla Sede Centrale con tempestività forme straordinarie di bisogno al fine di promuovere adeguati interventi dell’Ente; 4. formulare le previsioni annuali di spesa e deliberare il rendiconto a consuntivo; 5. deliberare l’affidamento del servizio di cassa ad un’Azienda di Credito di cui all’art. 5 del R.D. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni, previa approvazione degli Organi Centrali dell’Ente; 6. riferire periodicamente agli Organi di governo centrali sull’attività svolta. Art. 45 – Il Provveditore agli studi della provincia esercita sul Comitato funzioni di vigilanza. Art. 46 – Il consiglio d’Amministrazione stabilisce le norme a cui debbono attenersi i Comitati Provinciali per il loro funzionamento e la gestione dei fondi. Art. 47 – Il Comitato Provinciale ENAM dura in carica quattro anni e si rinnova in coincidenza delle elezioni per il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente, ancorchè proveniente da gestione commissariale. Art. 48 – Il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente, sentito il Provveditore agli Studi della provincia, può disporre, per gravi motivi, lo scioglimento del Comitato Provinciale e la nomina di un Commissario. Al medesimo può essere corrisposta un’indennità di carica fissata con delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente. Entro sei mesi dalla data della delibera di scioglimento devono essere indette le elezioni per la costituzione del nuovo Comitato Provinciale. Art. 49 – I Comitati Provinciali ENAM attuano compiti ad essi affidati secondo le direttive e i Regolamenti emanati dal Consiglio di Amministrazione e con i mezzi finanziari derivanti dallo stanziamento annuale disposto dal Consiglio d’Amministrazione, oltre che da eventuali oblazioni da parte di Enti o di privati. I Comitati Provinciali possono altresì accedere al fondo di solidarietà nazionale di cui all’art. 61 del presente Statuto. Art. 50 – Il Comitato Provinciale ENAM si riunisce normalmente ogni mese e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. Art. 51 – Per la validità delle riunioni del Comitato Provinciale è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Art. 52 – Per le riunioni dei Comitati Provinciali ENAM il Provveditore agli studi autorizza le necessarie assenze dal servizio dei componenti il Comitato stesso. Art. 53 – Il Consiglio d’Amministrazione, con propria delibera e sulla base delle norme vigenti, definisce l’entità dei gettoni di presenza alle riunioni dei Comitati Provinciali e le modalità di rimborso delle spese di viaggio. Tali oneri dispesa sono a carico dei bilanci dei Comitati Provinciali. Art. 54 – Il Comitato Provinciale ENAM, per l’attuazione dei propri compiti istituzionali, nonché per le funzioni amministrative e contabili, si avvale dell’opera di un Segretario nominato dal Comitato stesso tra gli iscritti all’ENAM della provincia, in servizio o in quiescenza. La nomina va ratificata con delibera del Consiglio d’Amministrazione. Il Consiglio d’Amministrazione, con apposita delibera, stabilisce l’entità del compenso da corrispondere ai segretari dei Comitati Provinciali che graverà sulle spese di funzionamento dei Comitati stessi. Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato Provinciale ENAM con voto consultivo. Art. 55 – Il Consiglio d’Amministrazione, valutata la complessità dell’attività dei Comitati Provinciali e nell’ambito delle disponibilità di bilancio, può prevedere l’assunzione di personale a supporto della gestione amministrativa dei Comitati stessi, sulla base delle norme vigenti. Art. 56 – Il Comitato Provinciale ENAM ha sede, di norma, presso il Provveditorato agli studi della provincia o altra sede scolastica del capoluogo indicata dal Provveditore. Il Consiglio d’Amministrazione, per particolari esigenze, può tuttavia autorizzare l’utilizzo di sedi diverse. Art. 57 – Il patrimonio dell’Ente è costituito: a. dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Ente; b. dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, disposti ad incremento del patrimonio, diventino di proprietà dell’Ente; c. dalle somme accantonate per riserve e per fondi speciali. Art. 58 – Le entrate dell’Ente sono costituite: a. dai contributi degli iscritti di cui alla lettera a), art. 3 della legge 7 marzo 1957 n. 93; b. dagli eventuali contributi dello Stato, di Enti e di privati; c. dalle rendite del patrimonio. I contributi degli iscritti di cui alla lettera a) sono trattenuti dalle Direzioni Provinciali del Tesoro e dalle stesse versati mensilmente e direttamente all’Ente. Art. 59 – L’esercizio finanziario dell’ENAM ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Le classificazioni delle entrate e delle spese e l’amministrazione e la contabilità dell’Ente sono regolamentate dal DPR 18 dicembre 1979 n. 696 e dalle ulteriori norme riguardanti gli Enti pubblici non economici. Art. 60 – Il Consiglio d’Amministrazione, sulla base della normativa di cui al preccedente articolo, detta le norme intese a disciplinare il funzionamento amministrativo e contabile delle istituzioni periferiche. Art. 61 – Il Consiglio d’Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, costituisce con apposito stanziamento il fondo di solidarietà nazionale al quale possono accedere i Comitati Provinciali, secondo le norme regolamentari emanate dal Consiglio d’Amministrazione stesso. Art . 62 – Il Consiglio d’Amministrazione e i Comitati Provinciali individuano e realizzano iniziative atte ad assicurare il rapporto costante con gli iscritti all’ENAM e il loro coinvolgimento nell’attività dell’Ente, anche attraverso forme di consultazione. Per la migliore realizzazione dlle finalità istituzionali dell’Ente, tali Organi mantengono, altresì, il rapporto con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Professionali. Art. 63 – Il Consiglio d’Amministrazione si avvale del parere consultivo dell’Assemblea dei Presidenti dei Comitati Provinciali. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’ENAM almeno una volta all’anno, su mandato del Consiglio d’Amministrazione. Art. 64 – Il Presidente dell’ENAM, su mandato del Consiglio d’Amministrazione, in relazione a specifiche esigenze, può convocare riunioni territoriali, regionali o interregionali dei Comitati Provinciali e dei loro Presidenti e Segretari. Art . 65 – I Comitati Provinciali, al fine di garantire un rapporto diretto con gli iscritti e una diffusa informazione sull’attività dell’Ente, possono individuare referenti ENAM sul territorio provinciale, secondo modalità che sono fissate con apposito regolamento del Consiglio d’Amministrazione. Art. 66 – Sono istituiti i Coordinamenti Regionali dei Presidenti dei Comitati Provinciali delle singole regioni, con lo scopo di valutare l’attività dell’Ente a livello regionale e d’individuare le esigenze di funzionamento dei Comitati Provinciali e i particolari stati di bisogno comuni all’intera regione. I Coordinamenti Regionali avanzano proposte sull’attività dell’Ente all’Assemblea dei Presidenti dei Comitati Provinciali e al Consiglio di Amministrazione. Il Coordinamento Regionale è presieduto da un Coordinatore designato nel proprio seno dal Coordinamento stesso. Art. 67 – L’organo d’informazione dell’Ente è il periodico ENAMNOTIZIE, il cui direttore è il Presidente dell’ENAM. Art. 68 – L’ordinamento del Comitato della Provincia autonoma di Bolzano, nonché le conseguenti specifiche norme elettorali sono definiti di concerto tra l’Ente, il Ministero della Pubblica Istruzione e le tre Intendenze Scolastiche di Bolzano, sentito il Comitato Provinciale. Analogamente sono definite norme specifiche e di raccordo del presente Statuto con la legislazione riguardante le Regioni a Statuto speciale e le province autonome. Art. 69 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al DLCPS istitutivo dell’ENAM del 21 ottobre 1947 n . 1346, come modificato dalla legge 7 marzo 1957 n. 93, nonché alle disposizioni legislative in vigore riguardanti gli Enti pubblici non economici.
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