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NORME GENERALI PER RICHIEDERE L'ASSISTENZA SANITARIA
Ultimo aggiornamento 21.06.2007

1. La domanda, compilata in stampatello in ogni sua parte, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla prescritta documentazione, va inoltrata:
- al Comitato Provinciale ENAM, se la spesa documentata non supera € 3.000;
- alla Sede Centrale (direttamente) se la spesa supera € 3.000 o se, d’importo inferiore, riguarda “malattie gravi”, regolarmente certificate (neoplastiche e del sangue, nonché quelle che richiedono ricovero in reparti ospedalieri di Terapia Intensiva e Rianimazione).

2. Ai fini della concessione del contributo sono ammesse le spese strettamente medico - sanitarie inerenti a prestazioni di qualsiasi tipologia, rese alla persona, con esclusione di quelle aventi finalità puramente estetiche e di quelle medico-legali. Tra le spese sanitarie ammesse rientrano anche quelle per fecondazione assistita.

3. Le suddette spese per essere ammesse devono essere state sostenute, non oltre i dodici mesi precedenti la data della richiesta, in favore dell’iscritto e/o dei seguenti familiari conviventi e fiscalmente a suo carico: il coniuge non legalmente separato; i figli celibi o nubili; i genitori; i fratelli e le sorelle maggiorenni permanentemente inabili al lavoro; il vedovo/a che non abbia contratto nuovo matrimonio e che era a carico dell’iscritto al momento del suo decesso; gli orfani, anche se titolari di quota parte della pensione di reversibilità, ancorché tale quota superi i limiti fissati dalle vigenti disposizioni per la permanenza a carico.

4. Qualsiasi tipologia di spesa (compresi occhiali, interventi riabilitativi, ecc.) dovrà essere sempre accompagnata da specifica prescrizione - o fattura - medica rilasciata dal medico di famiglia o dallo specialista che procede alla visita, alle cure o agli interventi chirurgici. La spesa per i farmaci è accolta da un minimo di € 20 per ricetta sanitaria, anche con più scontrini, entro i limiti di legge, esclusivamente riferiti al medicinale prescritto.

5. Le fatture/ricevute/quietanze in regola con le prescrizioni di legge in materia di bolli, devono essere intestate all’iscritto o ai familiari a carico in favore dei quali sono state sostenute le spese. Non sono prese in considerazione quelle intestate al coniuge non iscritto e non a carico, tranne che non si riferiscano a spese sostenute per i figli fiscalmente a carico.

6. La documentazione può essere presentata in originale o in fotocopia autenticata secondo le norme vigenti. L’autenticazione delle fotocopie può essere effettuata anche presso il Comitato Provinciale ENAM, previa esibizione degli originali, o direttamente dall’interessato, che apporrà su ognuno di esse la seguente dichiarazione: “Copia conforme all’originale in mio possesso” seguita dalla propria firma.

7. Alla domanda, oltre alla documentazione delle spese, devono essere allegati: a) copia ultimo cedolino dello stipendio/decreto pensione; b) copia valido documento d’identità; c) certificazioni comprovanti handicap/invalidità, ove riconosciute; d) eventuale certificazione attestante una delle malattie gravi indicate al punto 1. delle presenti Norme Generali; e) certificazione attestante la permanente inabilità al lavoro di fratelli/sorelle e autocertificazione attestante che il vedovo/a al momento del decesso dell’iscritto era a carico del medesimo, nel caso vengano presentate ricevute di spese sostenute in loro favore.

8. Le richieste di contributo, da parte di ciascun nucleo familiare, possono essere avanzate ad una distanza non inferiore a dodici mesi dall’ultima richiesta accolta. In caso di gravità, la cui valutazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, si può derogare da tale norma.

9. Più iscritti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, possono presentare unica domanda, cumulando le spese.

10. Per le spese mediche sostenute all’estero, se la documentazione è in lingua originale va corredata da una traduzione in italiano.

11. La mancata compilazione e sottoscrizione dell’All. A e/o dell’All. A/1 comporta la collocazione nella 4a delle sotto elencate fasce di graduazione degli interventi.

12. Sul contributo concesso non viene operata dall’Ente alcuna ritenuta fiscale.


Fasce % intervento Spesa minima di accesso tenuto conto del contributo minimo liquidabile
35% € 750
25% € 1100
20% € 1500
15% € 1850


LIMITI DI INTERVENTO
- Qualora, applicando le previste percentuali di intervento alla spesa ammessa, dovesse risultare un contributo maggiore di € 10.000, sarà il C.d.A. a decidere in merito.
- Ai fini del calcolo del contributo saranno presi in considerazione documenti di spesa di importo pari o superiore ad € 20 ciascuno. Per i farmaci vedere punto 4).
- Per gli occhiali, il costo delle lenti sarà riconosciuto per intero, mentre quello della montatura fino ad € 100. Qualora la ricevuta fiscale non indichi separatamente il costo delle lenti e quello della montatura, sarà riconosciuta per intero una spesa complessiva fino ad € 300; se di importo superiore il riconoscimento sarà pari al 75%, e comunque non inferiore ad € 300. Analogamente si opera per le lenti a contatto.
- Per ciascuna protesi/ortesi sanitaria e per cure e protesi odontoiatriche sarà riconosciuta una spesa massima di € 5.000.
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