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RISPOSTE AI QUESITI DEI CCPP

Data ultimo aggiornamento 20.10.2008

La Commissione sanitaria ha esaminato e condiviso le seguenti risposte fornite dall’Amministrazione:

SPESE PER OCCHIALI DA VISTA O LENTI A CONTATTO

  1. visto il punto 4) delle norme generali dell’assistenza sanitaria, riportate sulla quarta pagina del modello di domanda, la spesa per gli occhiali è rimborsabile se la prescrizione è stata rilasciata dal medico, mentre non è rimborsabile se la prescrizione è stata rilasciata da un ottico;
  2. non esiste alcun limite di spesa per l’acquisto delle lenti a contatto per le quali, analogamente agli occhiali, è necessaria la prescrizione rilasciata dal medico;
  3. la spesa per gli occhiali non è rimborsabile se la prescrizione è anteriore di oltre un anno alla data della fattura;
  4. Le nuove norme, entrate in vigore il 1° luglio 2007, non prevedono l’ammissibilità delle spese sostenute per l’acquisto del liquido delle lenti a contatto, pertanto, non possono essere ammesse ai fini del calcolo del contributo sanitario;

SPESE PER PROTESI E ORTESI

  1. Le norme ENAM riconoscono solo le spese per protesi ed ortesi e non quelle per attrezzature sanitarie (apparecchi per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, ecc.) e ausili tecnici (stampelle, carrozzine, ecc.) dato che in molti casi, soprattutto gli ausili tecnici, a richiesta, vengono forniti gratuitamente dalle ASL.

SPESE PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, DI LABORATORIO E PER TRATTAMENTI TERAPEUTICI E RIABILITATIVI

  1. Non possono essere riconosciute ricevute di spesa per accertamenti diagnostici e di laboratorio se non accompagnati da prescrizione medica. L’unica eccezione è il caso di tickets corrisposti ad Aziende Sanitarie Pubbliche o Istituti convenzionati, in quanto il pagamento del ticket stesso presuppone la sussistenza della prescrizione medica. E’, tuttavia, sufficiente anche una dichiarazione del medico di famiglia attestante che gli esami di cui alla fattura n. … del … intestata a … sono stati da lui prescritti;
  2. ai fini del rimborso dei trattamenti terapeutici e riabilitativi, è sempre necessaria la prescrizione medica, da cui risulti che non si tratta di trattamenti estetici, anche se la fattura è rilasciata da un centro specialistico;
  3. non sono ascrivibili tra le visite specialistiche o tra le altre tipologie di spesa rimborsabili né il certificato rilasciato da una ASL o da un medico legale recante la dicitura “relazione medico-legale”, né il certificato medico rilasciato per lo svolgimento di un’attività sportiva, né quello per uso patente, né quello a fini puramente estetici. Nei casi dubbi occorre richiedere la documentazione attestante la finalità curativa.

PRESTAZIONI NON AMMISSIBILI

  1. Non possono essere rimborsate le fatture di importo inferiore a €. 20 anche se ognuna di esse è riferita alla medesima patologia, in quanto i limiti di intervento, riportati in calce alla quarta pagina del modulo dell’assistenza sanitaria, non prevedono eccezioni.

SPESE PER FARMACI

  1. Per i farmaci il limite di €. 20 deve essere riferito non al singolo farmaco, ma alla ricetta sanitaria, pertanto ad una prescrizione medica ripetibile possono essere allegati anche più scontrini che unitamente superino l’importo di €. 20. Con l’occasione si ricorda che, a norma dell’art. 88 del Dlgs 24/4/2006 n. 219, la ripetibilità della vendita dei medicinali è consentita per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data della compilazione della ricetta e, comunque, per non più di dieci volte. Quindi, in sede di lavorazione delle pratiche sanitarie, in presenza di ricette ripetibili, bisogna accertare che la data riportata sugli scontrini fiscali non sia posteriore di oltre sei mesi a quella della ricetta e che il farmaco prescritto non sia stato acquistato per più di dieci volte;
  2. se la spesa per farmaci regolarmente prescritti dal medico è documentata dallo “scontrino parlante”, obbligatorio dal 1° gennaio 2008, riportante tutti i dati previsti dalla legge, non è necessario il timbro della farmacia sulla ricetta. Se, invece, è documentata da uno scontrino riportante unicamente la dicitura “farmaco” o “medicinale”, ovviamente per la spesa sostenuta nell’anno 2007, è ammissibile soltanto se sulla ricetta è apposto il timbro della farmacia. Con tale timbro viene attestata la corrispondenza tra il farmaco acquistato e il farmaco prescritto.

LIMITI DI ASSISTIBILITA’

  1. Dalla data di decorrenza giuridica del passaggio in altri ruoli, l’insegnante non può più fruire dell’assistenza ENAM, in quanto non è più iscritto all’Ente e quindi, a norma dell’art. 4 dello Statuto e dell’art. 2 del Regolamento attuativo, riguardanti i criteri di erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, non è più assistibile;
  2. per l’attribuzione del “-1” all’iscritto “single” con figli a carico riconosciuti dall’altro genitore, la norma pone solo una condizione: la presenza nello stesso nucleo familiare di figli a carico e solo uno dei genitori. Se non ci fosse il riconoscimento, da parte dell’altro genitore, i figli dei “single” sarebbero equiparati agli orfani e quindi godrebbero anche dei benefici a questi ultimi riservati;
  3. la situazione dei figli nati da un matrimonio successivamente annullato dalla Sacra Rota è assimilabile a quella dei figli dei divorziati i quali, in base al bando degli assegni di frequenza, sono equiparati agli orfani ogni qual volta l’atto di omologazione dello stato di divorzio non fissi alcun onere a carico dell’altro genitore. Nei casi di affidamento congiunto o alternato l’equiparazione agli orfani non sussiste.
  4. un documento di spesa intestato al genitore non iscritti ENAM, con annotato a margine: “per il figlio …” è valido a condizione che
    • sia riportato il nome e il cognome del figlio;
    • tale figlio sia a carico anche del genitore iscritto all’ENAM;
    • l’annotazione eventualmente apposta successivamente, sia convalidata con il timbro e la firma di chi ha rilasciato il documento;
  5. i componenti non a carico del nucleo familiare dell’iscritto deceduto, con esclusione di quelli iscritti all’ENAM, non possono presentare domanda di assistenza sanitaria per le spese sostenute dall’iscritto medesimo prima di morire, perché, a norma dell’art. 4 dello Statuto, non rientrano tra i beneficiari delle prestazioni che l’Ente eroga;
  6. sebbene l’art. 2 del regolamento preveda come requisiti di assistibilità la convivenza e il carico, poiché le norme dell’assistenza scolastica prevedono espressamente che si prescinda dalla convivenza per ragioni di studio e per altri gravi e documentati motivi, è opportuno, per ragioni di coerenza e di imparzialità, uniformare la normativa dell’assistenza sanitaria a quella della scolastica;
  7. l’entità del reddito del nucleo familiare si desume dall’ultima dichiarazione dei redditi, mentre gli altri parametri che concorrono alla determinazione della fascia di appartenenza devono essere riferiti alla situazione esistente nel momento in cui è presentata la domanda;
  8. un figlio orfano con proprio reddito annuale superiore a €. 2.840,51, previa detrazione della pensione di reversibilità, non ha diritto né agli assegni di frequenza ne ai rimborsi sanitari.

CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE AUTODICHIARAZIONI

  1. Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dell’autodichiarazione, o nell’ambito dei controlli a campione previsti dal DPR n. 445/2000, i pertinenti accertamenti vanno espletati secondo le modalità previste dallo stesso DPR 445/2000 art. 71:
    Modalità dei controlli:
    • le amministrazione procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47;
    • i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’Amministratore procedente con le modalità di cui all’art. 43, consultando direttamente gli archivi dell’Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;
    • qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente e ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

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