Organi

Struttura

Storia

Sede

Norme

Bandi

Assistenza:

Previdenziale
Ti trovi in
ASSISTENZA PREVIDENZIALE

CAPITOLO VI - TITTOLO I DELLO STATUTO

Assegni di solidarietà e assegni temporanei integrativi

Art. 26

L'Ente assiste i superstiti degli iscritti deceduti in attività di servizio, sulla base di un documentato stato di bisogno ecoomico e in relazione alle disponibilità di bilancio, attraverso:
a) assegni di solidarietà; b) assegni temporanei integrativi a favore di particolari categorie di iscritti, previste dal regolamento di cui all'art. 9 del presente Statuto.
La prestazione di cui alla lettera a) è di competenza dei Comitati Provinciali.


CAPITOLO VI - TITTOLO II DELLO STATUTO

Previdenza integrativa


Art. 27

L'Ente, sulla base della normativa generale riguardante il sistema pensionistico in vigore, può adottare iniziative volte a favorire la costituzione di posizioni previdenziali integrative


TITTOLO VII DEL TESTO COORDINATO DEI REGOLAMENTI
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

(art. 9 dello Statuto)

Art. 41
(Assegni temporanei integrativi di cui all’art. 26, lett. b), dello Statuto)

Agli iscritti collocati a riposo senza diritto a pensione o con pensione/reddito complessivo annuale del nucleo familiare non superiore ad € 10.230,00, viene concesso un assegno integrativo pari alla differenza tra € 10.230,00 ed il reddito percepito.
Ai superstiti già conviventi e a carico dell’iscritto privi di congiunti tenuti al mantenimento e con reddito complessivo annuale del nucleo familiare non superiore ad € 8.530,00, viene concesso un assegno integrativo pari alla differenza fra € 8.530,00 e il reddito percepito.
Gli importi dei suddetti redditi complessivi vengono maggiorati del 10% per ogni componente del nucleo famigliare dell’iscritto, oltre il richiedente, purché siano a carico.
Gli assegni integrativi previsti dal presente articolo sono di competenza del Consiglio di amministrazione.
©2006 Enam