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CAPITOLO VI - TITTOLO I DELLO STATUTO Assegni di solidarietà e assegni temporanei integrativi Art. 26 L'Ente assiste i superstiti degli iscritti deceduti in attività di servizio, sulla base di un documentato stato di bisogno ecoomico e in relazione alle disponibilità di bilancio, attraverso: a) assegni di solidarietà; b) assegni temporanei integrativi a favore di particolari categorie di iscritti, previste dal regolamento di cui all'art. 9 del presente Statuto. La prestazione di cui alla lettera a) è di competenza dei Comitati Provinciali. Previdenza integrativa L'Ente, sulla base della normativa generale riguardante il sistema pensionistico in vigore, può adottare iniziative volte a favorire la costituzione di posizioni previdenziali integrative DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO (art. 9 dello Statuto) Art. 41 (Assegni temporanei integrativi di cui all’art. 26, lett. b), dello Statuto) Agli iscritti collocati a riposo senza diritto a pensione o con pensione/reddito complessivo annuale del nucleo familiare non superiore ad € 10.230,00, viene concesso un assegno integrativo pari alla differenza tra € 10.230,00 ed il reddito percepito. Ai superstiti già conviventi e a carico dell’iscritto privi di congiunti tenuti al mantenimento e con reddito complessivo annuale del nucleo familiare non superiore ad € 8.530,00, viene concesso un assegno integrativo pari alla differenza fra € 8.530,00 e il reddito percepito. Gli importi dei suddetti redditi complessivi vengono maggiorati del 10% per ogni componente del nucleo famigliare dell’iscritto, oltre il richiedente, purché siano a carico. Gli assegni integrativi previsti dal presente articolo sono di competenza del Consiglio di amministrazione.
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