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ASSISTENZA CLIMATICO TERMALE

TITTOLO V DEL TESTO COORDINATO DEI REGOLAMENTI
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

(art. 9 dello Statuto)

Art. 30
(Beneficiari)

Hanno diritto alle prestazioni climatico-termali dell’ENAM, le categorie di personale di cui all’art. 4 dello Statuto richiamate dal Titolo I, articoli 1 e 2 del presente regolamento, sulla base della tabella di valutazione dello stato di bisogno, di cui al precedente art. 3. Possono partecipare senza oneri per l’Ente, altri familiari secondo quanto previsto dai bandi.

Art. 31
(Accesso alla prestazione)

Sulla base degli appositi bandi di concorso, emanati dalla sede centrale, e delle domande presentate, viene stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri:
• 2 punti per ogni anno di servizio se trattasi di iscritti in servizio;
• 1 punto per ogni anno di servizio se trattasi di iscritti in quiescenza;
• 80 punti, se trattasi di iscritti appartenenti alla 1ª fascia della tabella A;
• 70 punti, se trattasi di iscritti appartenenti alla 2ª fascia;
• 60 punti, se trattasi di iscritti appartenenti alla 3ª fascia;
• 50 punti, se trattasi di iscritti appartenenti alla 4ª fascia;
• 20 punti qualora fra i fruitori della prestazione ci sono portatori di handicap in situazione di gravità (art.3 – comma 3 della Legge n. 104/92), o di invalidità non inferiore al 66% (Legge n. 118/71 e successive modificazioni e integrazioni).
Sono previste le seguenti penalizzazioni:
• 50 punti per precedenti fruizioni di soggiorni estivi negli ultimi quattro anni;
• 25 punti per precedenti fruizioni di soggiorni invernali o primaverili negli ultimi quattro anni.
I punteggi sono attribuiti unicamente al richiedente.

Art. 32
(Quote di partecipazione)

Le quote per iscritti sia richiedenti che non richiedenti, e loro familiari a carico, facenti parte dello stesso stato di famiglia, sono annualmente fissate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 33
(Contributi agli orfani e categorie equiparate per soggiorni climatici)

I Comitati provinciali possono erogare contributi agli orfani e categorie equiparate per soggiorni climatici alternativi alla fruizione delle Case di Soggiorno ai sensi dell’ultima linea dell’art. 21 dello Statuto, nel limite massimo di € 260 e sulla base di idonea documentazione.


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